Art. 2.

      1. L'articolo 169 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 169. - (Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto). - Se, per il reato commesso dal minore degli anni sedici, la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a euro 5,16, anche se congiunta a detta pena, il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio al giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.
      Qualora si proceda al giudizio, il giudice può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna. In tale caso la norma si applica anche al minore di età compresa tra i sedici e i diciotto anni.
      Le disposizioni dei commi primo e secondo non si applicano nei casi previsti

 

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dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 164.
      Il perdono giudiziale non può essere concesso più di una volta».